Cos'è

II Terzo settore, giuridicamente, può essere definito come l'ambito in cui agiscono soggetti giuridici collettivi privati che, senza scopo di lucro, svolgono attività di utilità sociale come espressione di solidarietà.

Storicamente il "nostro" Terzo settore, ha piuttosto un'origine "latina", che ne valorizza la dimensione sussidiaria e sociale: basti pensare alla centralità che da noi assume il volontariato, assai meno sviluppato nelle esperienze anglosassoni del non profit. 

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)

Per tutti gli enti del Terzo settore (Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale) in trasmigrazione dai precedenti registri dedicati si segnala questa importante novità inerente il procedimento di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) come previsto dall'articolo 54 Codice Terzo Settore, artt. 31-33 D.M. 106/2020 ►►


Componenti
In questa categoria vi rientrano tutti quei soggetti (generalmente individuati nelle Organizzazioni di volontariato, nelle Cooperative sociali, nelle Associazioni di promozione sociale e nelle Fondazioni "pro-sociali") che, agendo secondo logiche diverse da quelle delle Istituzioni pubbliche e da quelle delle imprese propriamente dette, svolgono attività di varia natura (nei campi dell'educazione, della sanità, dei servizi sociali, della tutela ambientale, etc.) attraverso forme di "partecipazione sociale". 

Associazione di promozione sociale (L. 07 dicembre 2000, n° 383)

Definizione
Art. 2 - 1° c.: "Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati" 

Scopo ed attività
"Pedagogia relazionale". Attività di "utililtà sociale" rivolta alla collettività tendente a migliorare la qualità della vita, a favorire l'aggregazione sociale ed a migliorare e valorizzare le relazioni sociali. 
Sostanzialmente lo scopo è "prevalentemente interno" (l'attività è rivolta esssenzialmente, anche se non in maniera esclusiva, agli associati) 

Struttura gestionale
Presenza di un'organizzazione "primaria" delle risorse materiali ed umane per il funzionale svolgimento dell'attività relazionale. 

Risorse umane 
Associati-volontari. Possibilie presenza di personale dipendente e lavoratori autonomi (che possono, anche, essere reperiti tra gli associati), in caso di particolari necessità 

Fonti di finanziamento

  1. Quote e contributi degli associati
  2. Atti di liberalità (eredità, donazioni, legati)
  3. Contributi pubblici
  4. Entrate derivanti dallo svolgimento di attività economiche "sussidiarie ed ausiliarie" rispetto ai fini statutari
  5. Altre entrate compatibili con le finalità sociali

 

Organizzazione di volontariato (L. 11 agosto 1991, n° 266)

Definizione
Art. 2 - 1° c.: "Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratutito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà" 

Scopo ed attività
"Logica del dono". Attività di "solidarietà sociale" rivolta a persone in "stato di bisogno e svantaggio" tendenti ad offrire un valido supporto socio-assistenziale, sanitario, socio-riabilitativo-rieducativo e di tutela dei diritti.
Sostanzialmente lo scopo è "prevalentemente esterno" (l'attività è rivolta essenzialmente, anche se in maniera non esclusiva, a persone "esterne" in stato di bisogno) 

Struttura gestionale
Presenza di un'organizzazione "strutturata ed ottimizzata" (non avente, però, i caratteri dell'imprenditorialità) per la creazione di un servizio "personalizzato" e capace di far fronte ai "bisogni emergenti" 

Risorse umane
Volontari. Possibile presenza di personale dipendente e lavoratori autonomi (che non possono essere reperiti tra i volontari) necessari al regolare funzionamento dell'organizzazione oppure per "specializzare" l'attività svolta. 

Fonti di finanziamento

  1. Contributi volontari
  2. Atti di liberalità
  3. Contributi pubblici
  4. Rimborsi derivanti da convenzioni
  5. Entrate derivanti da atttività commerciali e produttive avente un carattere "marginale"

 

Cooperativa Sociale (L. 08 novembre 1991, n° 381)

Definizione
Art. 1 - 1° c.: "Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:
a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi
b) lo svolgimento di atttività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate 

Scopo ed attività
"Imprenditoria sociale". Attività di "promozione ed integrazione sociale" tendenti ad erogare servizi socio-sanitari ed educativi, nonché a realizzare, tramite lo svolgimento di "attività diverse", l'inserimento professionale di persone svantaggiate.
Sostanzialmente lo scopo è "prevalentemente esterno o interno" a seconda del tipo di cooperativa. 

Struttura gestionale
Presenza di un'organizzazione tipicamente imprenditoriale (stabilità e continuità del lavoro valutato in base ai canoni dell'efficacia e dell'efficienza) delle risorse materiali ed umane per l'erogazione di un servizio "specifico" 

Risorse umane
Soci-lavoratori retribuiti. Possiblie presenza di soci-volontari (non in misura superiore al 50% dei soci) 

Fonti di finanziamento 
Le entrate sono rappresentate soprattutto dalla vendita, ad Enti pubblici (tramite convenzione) ed a soggetti privati, dei beni e servizi prodotti (oltre che ad avere la possibilità di ricevere atti di liberalità o contributi pubblici)

 

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Aggiornato al:
13.03.2023
Article ID:
525418