Reddito di cittadinanza

Cos'è, come funziona e chi ne ha diritto

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Cos'è
Il Reddito di cittadinanza è una misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale. Si tratta di un sostegno economico ad integrazione dei redditi familiari. Il Reddito di cittadinanza è associato ad un percorso di reinserimento lavorativo e sociale, di cui i beneficiari sono protagonisti sottoscrivendo un Patto per il lavoro o un Patto per l'inclusione sociale.

Patto per il lavoro e condizionalità
I soggetti tenuti alla sottoscrizione del Patto per il Lavoro vengono convocati dal Centro per l'Impiego competente per residenza.

Le convocazioni dei beneficiari di RdC da parte dei Centri per l'Impiego avvengono per SMS o posta elettronica 
articolo 4 comma 15-quinquies del Decreto legge  4/2019 e dell'accordo sancito dalla Conferenza Unificata in attuazione del medesimo comma, Rep. Atti n. 88/CU del 01/08/2019. 

Una volta avvenuta la convocazione, il beneficiario deve collaborare con l'operatore addetto alla redazione del bilancio delle competenze e rispettare gli impegni previsti nel Patto per il lavoro.
Il beneficiario del Reddito di Cittadinanza è consapevole che la violazione degli obblighi di partecipazione alle politiche previste e concordate nel Patto di Lavoro, da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 7 della Legge 28 marzo 2019, n. 26.  

E' prevista la decadenza dal Reddito quando uno dei componenti il nucleo familiare:

  1. non effettua la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID), eccezion fatta per i casi di esclusione o esonero;
  2. non sottoscrive il Patto per il lavoro o quello per l'inclusione sociale, eccezion fatta per i casi di esclusione o esonero;
  3. non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, di cui all'art. 20, co. 3, lett. b), del d.lgs. n. 150/2015 e all'art. 9, co. 3, lett. e), del d.l. n. 4/2019;
  4. non aderisce ai progetti utili alla collettività (di cui all'art. 4, co. 15, del d.l. n. 4/2019) in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, qualora vengano istituiti dal comune di residenza;
  5. non accetta almeno una di tre offerte congrue ai sensi dell'art. 4, co. 8, lett. b), n. 5), del d.l. n. 4/2019, ovvero, in caso di rinnovo ai sensi dell'art. 3, co. 6, del medesimo decreto, non accetta la prima offerta congrua utile.

In caso di mancata presentazione,  in  assenza  di  giustificato motivo, alle convocazioni di cui all'articolo 4, commi  5  e  11,  da parte anche di un solo componente il nucleo familiare,  si  applicano le seguenti sanzioni:

  1. la decurtazione di una mensilità del beneficio  economico  in caso di prima mancata presentazione;
  2. la decurtazione  di  due  mensilità  alla  seconda  mancata presentazione;
  3. la decadenza dalla prestazione, in caso di  ulteriore  mancata presentazione.

Nel caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui all'art. 20, co. 3, lett. a), del d.lgs. n. 150/2015, sono applicate le seguenti sanzioni:

  1. la decurtazione di due mensilità, in caso di prima mancata presentazione;
  2. la decadenza dalla prestazione in caso di ulteriore mancata presentazione.

I beneficiari di Reddito di Cittadinanza sono tenuti ad effettuare attività di ricerca attiva del lavoro che è verificata presso il Centro per l'impiego in presenza con frequenza almeno mensile, così come previsto dal D.L. n. 4/2019 modificato dalla Legge di Bilancio 2022 (L. n. 234/2021). In caso di mancata presentazione, senza comprovato giustificato motivo, alle convocazioni per le suddette verifiche mensili verrà applicata la decadenza immediata dal beneficio.

Il giustificato motivo ricorre in caso di:

  1. documentato stato di malattia o di infortunio;
  2. servizio civile o di leva o richiamo alle armi;
  3. stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge;
  4. citazioni in tribunale, a qualsiasi titolo, dietro esibizione dell'ordine di comparire da parte del magistrato;
  5. gravi motivi familiari documentati e/o certificati;
  6. casi di limitazione legale della mobilità personale;
  7. ogni altro comprovato impedimento oggettivo e/o causa di forza maggiore, cioè ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di presentarsi presso gli uffici, senza possibilità di alcuna valutazione di carattere soggettivo o discrezionale da parte di quest'ultimo.

N.B. Nella casistica di cui alla lettera g) di cui sopra rientra anche lo svolgimento di attività lavorativa, che deve pertanto essere comunicata dal Beneficiario al Centro per l'Impiego con le modalità ed i tempi sotto descritti.

Con riferimento al rifiuto dell'offerta di lavoro congrua, il giustificato motivo ricorre nelle ipotesi di cui alle lett. a, b, c, e, f, di cui sopra e in caso di ogni comprovato impedimento oggettivo o causa di forza maggiore, documentati o certificati, cioè ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di accettare l'offerta di lavoro congrua.

Le ipotesi di giustificato motivo dovranno essere comunicate e documentate, di regola, entro la data e l'ora stabiliti per l'appuntamento, e comunque non oltre il giorno successivo alla data prevista, pena l'applicazione delle sanzioni previste in tema di condizionalità sopra riportate.

Tali comunicazioni devono pervenire tramite una delle seguenti modalità:

  1. posta ordinaria e/o raccomandata;
  2. posta elettronica;
  3. Posta Elettronica Certificata (PEC);
  4. consegna a mano anche da parte di terzo delegato agli indirizzi presenti nell'intestazione del patto di servizio personalizzato.

Si ricorda che in caso di posta ordinaria o mail la responsabilità della mancata ricezione è a carico del mittente. Ai fini del rispetto dei termini farà fede il timbro postale.

Per ogni ulteriore informazione contatta il Centro impiego competente

Aggiornato al:
20.03.2023
Article ID:
16527135