Aggiornamento in: Ambiente Energia

Istanza autorizzazioni energetiche

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In questa sezione trovate le informazioni utili alla presentazione delle istanze di autorizzazioni energetiche alla Regione.
Per gli altri titoli abilitativi energetici vedete le pagine relative alla PAS o alla Comunicazione. Per individuare la tipologia di titolo necessario vedete a Autorizzazioni Rinnovabili o Autorizzazioni Fonti Convenzionali

Si ricorda che l'autorizzazione unica energetica, laddove prevista, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto, a valle di un procedimento unificato in cui sono, di norma, ricomprese tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'impianto, ivi incluse quelle di carattere paesaggistico e ambientale. Insieme all'impianto energetico sono autorizzate anche le opere connesse e le infrastrutture indispensabili allo stesso.

Pagamento preliminare oneri istruttori: con DGR 175 del 08-03-2016 sono stati determinati gli importi degli oneri istruttori a carico del richiedente da pagare prima della presentazione della istanza. Vedi oneri istruttori

Si raccomanda ai proponenti di contattare gli uffici competenti per eventuali delucidazioni, anche sull'impiego della documentazione in oggetto.

Ufficio di riferimento:

Direzione Ambiente ed Energia - Settore "servizi pubblici locali, energia e inquinamenti":
a) Istanze alla Regione eccetto i progetti di parchi eolici> 1MW -
    Referenti:
  - Elisabetta Lenzi - email: elisabetta.lenzi@regione.toscana.it - telefono 0554386628
  - Massimiliano Tozzi - email: massimiliano.tozzi@regione.toscana.it telefono 0554386648

b) Istanze alla Regione di progetti di parchi eolici> 1MW -
    Referenti:
  - Gianni Porcellotti - email: gianni.porcellotti@regione.toscana.it - telefono 0554386313
  - Riccardo Guardi - email: riccardo.guardi@regione.toscana.it - telefono 0554384365
 


Autorizzazione unica di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

Si ricorda che alla pagina Autorizzazioni rinnovabili sono illustrati i titoli abilitativi necessari per realizzare impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (anche in assetto cogenerativo).

Modulistica per la presentazione dell'istanza: scarica il modello di istanza di autorizzazione unica rinnovabili o lo specifico modello di istanza per i parchi eolici >1MW

Descrizione del procedimento: alla DGR 1227 del 15-12-2015 "Primi indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di autorizzazione unica ambientale, autorizzazione integrata ambientale, rifiuti ed autorizzazioni energetiche" era allegata anche una scheda informativa (allegato E) sul procedimento. Va d'altronde segnalato che alla "Conferenza di servizi" si applicano le modifiche stabilite dal Dlgs 127/2016.

Pianificazione energetica: con Deliberazione del Consiglio Regionale 10 dell'11 febbraio 2015 è stato approvato il Piano Ambientale ed Energetico Regionale che contiene anche l'individuazione delle aree non idonee all'installazione di determinati impianti fotovoltaici, eolici e a biomassa, nonché criteri per la installazione degli impianti eolici e a biomassa. Con specifica Deliberazione di Consiglio Regionale 15 del 11/02/2013 erano stati individuati anche criteri e modalità di installazione degli impianti fotovoltaici a terra e degli impianti fotovoltaici posti su frangisole.


Autorizzazione unica di impianti di produzione di energia elettrica da fonti convenzionali

Si ricorda che alla pagina pagina Autorizzazioni fonti convenzionali sono illustrati i titoli abilitativi necessari per realizzare impianti energetici alimentati da fonti convenzionali (anche operanti in assetto cogenerativo).

Modulistica per la presentazione dell'istanza: con DGR 1227 del 15-12-2015 è stata approvata anche una prima modulistica di istanza di autorizzazione unica: vedi allegato E della stessa delibera.

Descrizione del procedimento: alla DGR 1227 del 15-12-2015 "Primi indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di autorizzazione unica ambientale, autorizzazione integrata ambientale, rifiuti ed autorizzazioni energetiche" era allegata anche una scheda informativa (allegato E) sul procedimento. Va d'altronde segnalato che alla "Conferenza di servizi" si applicano le modifiche stabilite dal Dlgs 127/2016.


Autorizzazione unica per stoccaggi e depositi oli minerali (compreso gpl)

Ai sensi dell'art. 1 comma 56, della Legge 239/2004 sono sottoposti ad autorizzazione regionale:
- l'installazione e l’esercizio di nuovi stabilimenti di stoccaggio di oli minerali;
- la variazione di oltre il 30 % della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio;
- la dismissione degli stessi stoccaggi.

Mentre in applicazione dell’art. 57 del Decreto Legge 5/2012, convertito dalla L. 35/2012, la competenza su alcuni impianti inerenti gli oli minerali è stata riportata al Ministero dello Sviluppo Economico:
- gli stabilimenti di lavorazione;
- i depositi costieri di oli minerali (come definiti dall'articolo 52 del Codice della navigazione);
- i depositi di carburante per aviazione siti all'interno del sedime aeroportuale;
- i depositi di oli minerali di capacità autorizzata non inferiore a 10.000 metri cubi o, se di GPL, di capacità autorizzata non inferiore a tonnellate 200.

Si ricorda anche che il D.Lgs. 128/2006 prevede disposizioni specifiche nel caso di depositi di GPL. In particolare i depositi di capacità complessiva non superiore a 13 mc non sono soggetti ad autorizzazione, fermo restando le disposizioni di sicurezza (1000 kg per GPL in bombole).

Modulistica per la presentazione dell'istanza: con DGR 1227 del 15-12-2015 è stata approvata anche una prima modulistica di istanza di autorizzazione unica: vedi allegato E della stessa delibera.

Descrizione del procedimento: alla DGR 1227 del 15-12-2015 "Primi indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di autorizzazione unica ambientale, autorizzazione integrata ambientale, rifiuti ed autorizzazioni energetiche" era allegata anche una scheda informativa (allegato E) sul procedimento. Va d'altronde segnalato che alla "Conferenza di servizi" si applicano le modifiche stabilite dal Dlgs 127/2016.


Autorizzazione unica per infrastrutture lineari energetiche


Le infrastrutture lineari energetiche (gasdotti, elettrodotti, oleodotti e termodotti) sono autorizzate ai sensi del DPR 327/2001: il titolo in questione costituisce accertamento della conformità urbanistica delle opere e, laddove necessario, variazione degli strumenti urbanistici, nonché Dichiarazione di pubblica utilità e apposizione del Vincolo preordinato all’esproprio.

Secondo il DPR 327/2001 inoltre:
- le varianti derivanti dalle prescrizioni della conferenza dei servizi nonché le varianti in corso d'opera, qualora queste ultime non comportino variazioni di tracciato al di fuori delle zone di rispetto previste per ciascun tipo di infrastruttura dalle norme vigenti, sono approvate dall'autorità espropriante e non richiedono nuova apposizione del vincolo espropriativo;
- sono escluse dalla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio le aree interessate dalla realizzazione di linee elettriche per le quali non viene chiesta la dichiarazione di inamovibilità.

Per le linee elettriche, fino all’entrata in vigore di un nuovo regolamento, restano in vigore le disposizioni del regolamento reg. 9/2000 in materia di linee ed impianti elettrici, che va quindi letto e applicato in quanto compatibile con la legge regionale: in particolare per individuare gli interventi che vanno a SCIA e quelli a comunicazione.

Modulistica per la presentazione dell'istanza: con DGR 1227 del 15-12-2015 è stata approvata anche una prima modulistica di istanza di autorizzazione unica: vedi allegato E della stessa delibera.

Descrizione del procedimento: alla DGR 1227 del 15-12-2015 "Primi indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di autorizzazione unica ambientale, autorizzazione integrata ambientale, rifiuti ed autorizzazioni energetiche" era allegata anche una scheda informativa (allegato E) sul procedimento. Va d'altronde segnalato che alla "Conferenza di servizi" si applicano le modifiche stabilite dal Dlgs 127/2016.

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Aggiornato al:
06.07.2020
Article ID:
15256481