Gas naturale e energia elettrica: approvato dalla CE l'aumento del regime di garanzia credito

La Commissione europea ha approvato, alla luce delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, una modifica ad un regime italiano di garanzia esistente, che comprende un aumento della dotazione di bilancio fino a 3 miliardi di euro per la riassicurazione del rischio di credito legato agli scambi di gas naturale ed energia elettrica nel contesto della guerra in Ucraina.

La modifica è stata approvata alla luce dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), riconoscendo che l'economia dell'UE sta attraversando un grave turbamento.

La misura dello Stato italiano

L'Italia ha notificato alla Commissione una modifica di un regime italiano di garanzia esistente per la riassicurazione del rischio di credito legato agli scambi di gas naturale ed energia elettrica nel contesto della guerra in Ucraina.

Il regime originario, approvato dalla Commissione il 30 settembre 2022 (SA.103757), mira a limitare i rischi cui sono attualmente esposti gli assicuratori offrendo ai clienti un'assicurazione del credito commerciale. Sotto la gestione della SACE, l'agenzia italiana per il credito all'esportazione, il regime garantisce che l'assicurazione del credito commerciale continui a risultare disponibile per le imprese, evitando che esse debbano pagare le bollette energetiche in anticipo o entro qualche settimana, riducendo così il loro fabbisogno immediato di liquidità.
L'Italia ha notificato le seguenti modifiche al regime esistente: 1) un aumento complessivo della dotazione di bilancio di un importo che potrà raggiungere i 3 miliardi di euro; 2) la proroga fino al 31 dicembre 2023 del periodo per il quale possono essere concessi gli aiuti; 3) un periodo di differimento più lungo (36 mesi) per il pagamento delle bollette energetiche da parte dei clienti e 4) l'introduzione della possibilità di rendere il regime accessibile anche alle imprese con un fatturato annuo massimo superiore ai 50 milioni di euro.

La Commissione ha valutato la misura modificata alla luce delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato, in particolare alla luce dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), riconoscendo che l'economia dell'UE sta attraversando un periodo di grave turbamento.
La Commissione ha constatato che la modifica notificata dall'Italia è compatibile con i principi enunciati nel trattato UE e che risulta idonea a porre rimedio al grave turbamento dell'economia italiana. 

In particolare, 1) gli assicuratori del credito commerciale si sono impegnati a mantenere lo stesso livello di protezione offerto al 22 marzo 2022 e a ridurre i premi che i clienti devono versare per le transazioni coperte dalla misura, rispetto ad uno scenario in cui quest'ultima non viene applicata; 2) la garanzia si limita esclusivamente ai crediti commerciali concessi fino alla fine di quest'anno; 3) il regime è aperto a tutti gli assicuratori del credito in Italia e 4) il meccanismo di garanzia garantisce la condivisione dei rischi tra gli assicuratori e lo Stato, fino a un importo pari a 5 miliardi di euro.

La Commissione ha concluso che la misura, così come modificata, contribuirà a gestire l'impatto economico della crisi attuale in Italia. Il regime risulta necessario, adeguato e proporzionato per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro in linea con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e con i principi generali stabiliti nel quadro temporaneo di crisi per gli aiuti di Stato, che la Commissione ha applicato per analogia.
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha approvato la modifica, ritenendola conforme alle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

Il quadro temporaneo di crisi per gli aiuti di Stato, adottato il 23 marzo 2022, consente agli Stati membri di avvalersi della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato per sostenere l'economia nel contesto della guerra della Russia contro l'Ucraina.
Il quadro temporaneo di crisi è stato modificato il 20 luglio 2022 per integrare il pacchetto di preparazione all'inverno, in linea con gli obiettivi del piano REPowerEU.

Esso è stato ulteriormente modificato il 28 ottobre 2022, conformemente al recente regolamento relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia ("regolamento (UE) 2022/1854") e alla proposta della Commissione relativa a un nuovo regolamento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati del gas nell'UE e garantire la sicurezza dell'approvvigionamento in inverno.

Il quadro temporaneo di crisi prevede pertanto una serie di garanzie:

-    metodologia proporzionale, che richiede l'esistenza di un nesso tra l'importo dell'aiuto che può essere concesso alle imprese e la portata della loro attività economica e dell'esposizione agli effetti economici della crisi;

-    condizioni di ammissibilità, ad esempio mediante la definizione degli utenti ad alta intensità energetica come imprese per le quali l'acquisto dei prodotti energetici è pari ad 1) almeno il 3% del loro valore produttivo o fatturato del 2021; o 2) almeno il 6% del valore produttivo o del fatturato nel primo semestre del 2022;

-    requisiti di sostenibilità. Quando concedono aiuti per ovviare ai costi aggiuntivi sostenuti a causa dei prezzi eccezionalmente elevati del gas e dell'energia elettrica, gli Stati membri sono invitati a considerare, in modo non discriminatorio, la fissazione di requisiti relativi alla protezione dell'ambiente o alla sicurezza dell'approvvigionamento. Inoltre, i beneficiari di aiuti per costi energetici aggiuntivi superiori a 50 milioni di euro sono tenuti a presentare all'autorità che concede l'aiuto un piano che specifichi in che modo ridurranno l'impronta di carbonio del loro consumo energetico o attueranno altre misure per garantire la tutela dell'ambiente o la sicurezza dell'approvvigionamento energetico.

La versione non riservata della decisione sarà consultabile sotto il numero SA.106335 nel registro degli aiuti di Stato del sito web della Commissione dedicato alla concorrenza una volta risolte eventuali questioni di riservatezza. Le nuove decisioni relative agli aiuti di Stato pubblicate su internet e nella Gazzetta ufficiale figurano nel bollettino elettronico di informazione settimanale in materia di concorrenza.

Maggiori informazioni sul quadro temporaneo di crisi e su altre azioni intraprese dalla Commissione per affrontare le ripercussioni economiche della guerra in Ucraina sono disponibili sul seguente sito.
 

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Aggiornato al:
29.03.2023
Article ID:
149453901